“NON AFFIDARE LA VENDITA DEL TUO IMMOBILE
AL PRIMO… CHE TI BUSSA ALLA PORTA”

Frase che ricorda il monito amorevole dei genitori verso i figli per insegnare prudenza e attenzione che, oggi più che mai è una raccomandazione per tutti coloro i quali desiderano vendere il proprio immobile.
Il rischio per il cliente che dovesse affidarsi ad un “falso agente immobiliare, consulente, progettista o pseudo tecnico del settore edile\immobiliare o altro secondo la fantasia del momento”, è quello di incorrere in gravi e compromettenti errori formali e amministrativi senza tutela assicurativa, garantita invece da un mediatore iscritto.
Dal 15 febbraio 2018 sono entrate in vigore le nuove pesanti sanzioni per l’esercizio abusivo della professione di agente immobiliare attraverso la modifica dell’art. 348 del Codice Penale.
“La nuova norma infatti prevede che già alla prima violazione il trasgressore potrà essere punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, una multa da 10mila a 50mila euro e con varie pene accessorie che vanno dalla confisca degli strumenti utilizzati per l’esercizio della professione abusiva alla segnalazione al competente albo, ordine o registro ai fini dell’applicazione dell’interdizione da uno a tre anni dalla professione regolarmente esercitata.”
È proprio su questo punto che dobbiamo sensibilizzare e informare correttamente tutti i consumatori, che altrimenti rischiano di mettere a repentaglio i sacrifici di una vita.
L’informazione corretta è un incentivo a segnalare tutti i soggetti privi di competenze che oggi si aggirano nel mercato immobiliare, fungendo così da deter-
rente per i clienti a non utilizzare “consulenti” sprovvisti dei necessari requisiti legali. Le sanzioni sono previste anche per le agenzie immobiliari che si avvalgano di terzi che esercitano in maniera abusiva.
L’iter legislativo della nuova normativa è sempre stato seguito e supportato sindacalmente dalla FIMAA, sia attraverso l’operato della Consulta Interassociativa che nel contesto della Confcommercio-Imprese per l’Italia.
Verifica, attraverso l’apposito ufficio della locale Camera di Commercio se “l’agente immobiliare” che ti ha contattato è regolarmente abilitato.